All’attenzione della RSU
All’attenzione dei dirigenti
Alla bacheca sindacale
In relazione ai numeri quesiti giunti presso questo ufficio a proposito della decadenza della RSU (per trasferimento o dimissioni), sono a chiarire che la surroga non spetta alle OO.SS. territoriali ma alla RSU stessa:
"In che modo si sostituisce il componente RSU decaduto dalla carica?
L'art. 7 della parte I dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 prevede che in caso di dimissioni di un componente lo stesso sia sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista. Le dimissioni devono essere formulate per iscritto alla stessa RSU e di esse, contestualmente al nominativo del subentrante, va data comunicazione al servizio di gestione del personale e ai lavoratori mediante affissione all'albo. Non deve essere inviata alcuna comunicazione all'Aran."(orientamento ARAN http://bit.ly/1Ocgdff )
Sarà cura della RSU dimissionaria (salvo i casi di pensionamento e trasferimento) avvisare la RSU e la Dirigenza della propria decisione; sarà cura della RSU procedere alla surroga tenendo conto che tutti i materiali e tutti i verbali (con l’indicazione dei voti e dei candidati) sono conservati nelle Scuole: la trasmissione all’ARAN era infatti esclusivamente per via informatica.
Si ricorda che in caso di decadenza del 50% della RSU originaria, la RSU tutta decade (art.7 co.3 del CCNL): fatta la segnalazione alle OO.SS. territoriali, si provvederà ad indire nuove elezioni.
Per comodità si riporta l’art.7 del CCNQ
ART. 7 DURATA E SOSTITUZIONE NELL’INCARICO
1. I componenti della RSU restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente con esclusione della prorogabilità.
2. In caso di dimissioni di uno dei componenti, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.
3. Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le RSU non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della RSU con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
4. Le dimissioni devono essere formulate per iscritto alla stessa RSU e di esse va data comunicazione al servizio di gestione del personale, contestualmente al nominativo del subentrante, e ai lavoratori, mediante affissione all’albo delle comunicazioni intercorse con le medesime.
Là dove sono state elette nella RSU personale precario con contratto al 30/6 o al 31/8, è opportuno attendere il termine delle operazioni delle nomine prima di decretarne la decadenza.
Invito la RSU a procedere celermente nelle surroghe, dal momento che in questi giorni sono in programma assemblee e momenti di formazione: il tutto per permettere la più ampia partecipazione fin dall’inizio dell’anno scolastico.
Per la FLC il primo momento è lunedì 14 settembre.
Ringraziando per la collaborazione, cordiali saluti
Massimiliano De Conca
Segretario Generale Provinciale
FLC CGIL Mantova (www.cgil.mantova.it/FLC )
Tel. 0376/202218
Cell. 3351387044
massimiliano.deconca@cgil.lombardia.it
@flcmantova