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UNIONE SINDACALE DI BASE PUBBLICO IMPIEGO/SCUOLA
AI DIRIGENTI SCOLASTICI
OGGETTO: COMPUTO GIORNI DI FERIE – PERSONALE DOCENTE A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO FINO AL 30 GIUGNO 2014
Risulta alla scrivente Organizzazione Sindacale che diversi Istituti stiano comunicando ai docenti in servizio con contratto fino al 30 giugno che verranno considerati in ferie nei periodi di sospensione delle lezioni sulla base dei calendari scolastici regionali. Tali disposizioni sarebbero diretta conseguenza dell’applicazione dell’art. 5 comma 8 del D.L. 95/2012, modificato dell’art. 1, commi 54 e 55 della Legge 228/2012.
Si premette che la scrivente O.S. ritiene illegittimo il dettato normativo citato e ha avviato ricorsi giuridici presso i Giudici competenti. A prescindere da queste valutazioni, si precisa che lo stesso comma 54 della Legge 228/2012 afferma che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari s colastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative”.
Viene quindi introdotto il criterio della “sospensione delle lezioni”, ma non viene sancito nessun obbligo rispetto a quali periodi di sospensione delle lezioni debbano essere utilizzati dai docenti in oggetto, i quali possono legittimamente e a buon diritto decidere di godere di tutto o parte del periodo di ferie maturato, ad esempio, nei periodi di sospensione delle lezioni, previsto dai calendari regionali per il mese di giugno. La stessa nota del MEF n°
72696 del 4 settembre 2013, dispone il computo dei giorni di sospensione delle lezioni ai soli fini del calcolo delle giornate di ferie non godute da retribuire.
Si ricorda che la normativa vigente vieta tassativamente di porre il lavoratore in “ferie d’ufficio”, specie a distanza di parecchi mesi dal termine del contratto.
Resta quindi nel pieno diritto del lavoratore indicare in quali periodi intenda richiedere la fruizione delle ferie(per un massimo di 6 giorni nei periodi di lezione ed i restanti giorni nei periodi di sospensione delle lezioni, con i limiti prescritti dal comma 54 dell’art. 1 della Legge 228/2012).
Risulta quindi palesemente illegittima qualsiasi disposizione che preveda di computare preventivamente come giornate di ferie fruite i periodi di sospensione delle lezioni, in assenza di un’esplicita richiesta del lavoratore.
Si invitano pertanto gli Istituti Scolastici ad applicare correttamente i commi 54 e 55 dell’art. 1 della Legge 228/2012 e quindi solamente al termine del contratto di lavoro ed al solo fine del calcolo dei giorni di ferie non goduti da retribuire.
Si diffidano inoltre gli Istituti che avessero emanato disposizioni difformi a revocarle e ad annullarne gli effetti lesivi dei diritti dei lavoratori.
La scrivente O.S. si riserva il diritto di adire le vie legali in caso di comportamenti illegittimi.
Roma, 10 gennaio 2014 Francesco Bonfini – USB Pubblico Impiego